Immobili nuovi? O meglio l'usato?
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21 Marzo 2016
Bonus mobili, torna d’attualità perché l’Agenzia delle Entrate ha precisato ulteriormente i casi in cui è possibile usufruire dello sconto fiscale del 50%. Per esempio, la sostituzione della caldaia, rientrando negli interventi di “manutenzione straordinaria”, consente di poter sfruttare il bonus arredi, mentre la sola sostituzione dei sanitari, che rientra negli interventi di manutenzione ordinaria, non è agevolabile. L’Agenzia ha risposto anche ad alcuni quesiti relativi alle agevolazioni e alle spese detraibili.
Così, per esempio, la circolare delle Entrate chiarisce che “gli interventi di recupero del patrimonio edilizio costituiscono presupposto per l’accesso al “bonus mobili” qualora si configurino quanto meno come interventi di “manutenzione straordinaria” ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative”.
Di conseguenza la “sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile come intervento di “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente”.
Oppure, ancora, l’Agenzia chiarisce anche che gli interventi di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, non sono agevolabili in quanto inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria.
L’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, secondo l’Agenzia delle Entrate, invece, non è agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici. Per essere detraibile l’intervento dovrebbe rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla legge relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Chiarimenti anche sulla cifra limite di 300.000 euro: questo importo costituisce il tetto complessivo di spesa su cui calcolare la deduzione del 20%, anche nel caso di acquisti di più unità abitative.
Un esempio chiarisce il dilemma: se un soggetto nel 2016 acquista una abitazione per la quale può fruire della deduzione su un importo massimo di spesa di 100.000 euro e, nel medesimo anno, acquista una seconda abitazione del costo di 150.000 euro, questi avrà diritto, per il periodo d’imposta 2016, alla deduzione pari al 20% di 250.000 euro.
Se nell’anno successivo, il medesimo soggetto, acquista una terza abitazione al prezzo di 200.000, avrà diritto ad un deduzione del 20 da calcolare su 50.000 euro, vale a dire sull’ammontare residuo del limite complessivo di spesa deducibile di 300.00 euro.
Quindi “il limite di 300.00 euro costituisce l’ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l’intero periodo di vigenza dell’agevolazione, sia con riferimento alla abitazione che al contribuente.
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