Canone concordato: il rilancio degli affitti. | Chicercacasa.it
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Canone concordato: il rilancio degli affitti.

04 Maggio 2017

Bergamo fra le prime cinque città più care per gli affitti: qui i canoni per un monolocale si fermano in media a 360 euro e si arrivano a spendere fino a 670 euro per un trilocale. Di contro, fra le città più economiche in Lombardia emergono Mantova, Sondrio e Cremona, dove le cifre oscillano fra i 280 e i 250 euro al mese per un monolocale.

Un mercato comunque in ottima salute, quello degli affitti anche a Bergamo, legato in particolare alla domanda di studenti universitari insieme alla fascia di richieste dei dirigenti e manager aziendali, quota di mercato quest’ultima in ripresa dopo la crisi.

Resta comunque un fatto: il settore delle locazioni si mostra molto vivace e gode di buona salute, sia nel capoluogo bergamasco, sia livello regionale ma lo stesso fenomeno risulta anche puntando la lente sul dato nazionale. Secondo l’Ufficio Studi di Immobiliare.it, i prezzi richiesti per gli immobili in affitto sono infatti aumentati dell’1,7% in un anno. Per la locazione di un bilocale da 65 metri quadrati si arrivano a spendere 720 euro al mese, cifra che porta la Lombardia a essere la seconda regione più cara d’Italia, poco dopo il Lazio.

Affitto come opportunità di una sistemazione, quindi. Ma con quali strumenti o formule contrattuali in particolare si possono cogliere queste opportunità? Così come per l’acquisto dell’abitazione, il fisco ha pensato ad agevolazioni adeguate anche per chi volesse scegliere l’affitto come soluzione abitativa: la novità è che anche nei Comuni non considerati ad alta densità abitativa si possono stipulare i contratti a canone concordato, se non ci sono accordi territoriali specifici (il riferimento è in base alla legge 431/1998 articolo 4, comma 3).

Così, dopo aver riservato i contratti di affitto a canone concordato come soluzione destinata ai Comuni ad alta densità abitativa, ora lo stesso strumento è stato allargato a comprende anche le altre realtà comunali meno sottoposte alle tensioni della domanda di soluzioni abitative, con la fissazione di valori massimi del canone. Le novità sono contenute nell’ultimo decreto dei ministeri dei Trasporti e dell’Economia sui criteri generali per la realizzazione degli accordi dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato.

In particolare gli accordi territoriali su questi contratti d’affitto stabiliscono fasce di oscillazione del canone, il decreto fissa poi i limiti per i contratti di natura transitoria (fino a 18 mesi). Su questo fronte, le novità sono rappresentate dai canoni, che sono gli stessi per i contratti 3+2 anni, a cui si può applicare un’oscillazione massima del 20%.

I contratti di natura transitoria sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori, come ad esempio la mobilità lavorativa, lo studio, l’apprendistato e la formazione professionale.

Ai contratti a canone concordato si applicano una serie di agevolazioni fiscali: reddito imponibile dei fabbricati locali a canone concordato ridotto del 30%, cedolare secca ridotta al 15%, oppure al 10% dal 2014 al 2017. La cedolare secca sostituisce le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, sulla risoluzione e sulle proroghe. Altre agevolazioni fiscali applicate ai contratti a canone concordato: base imponibile imposta di registro al 70%, detrazioni per abitazione principale, detrazione al 19%, Imu e Tasi con aliquota al 75%.

Le detrazioni per l’abitazione principale sono pari a 495,80 euro se il reddito complessivo non supera i 15mila 493,71 euro, oppure a 247,90 euro se il reddito complessivo si colloca fra 15mila 493,71 e 30mila 987,41 euro. Nel caso in cui l’abitazione sia di un lavoratore che ha trasferito la propria residenza nei tre anni antecedenti, oppure locata a un giovane fra i 20 e i 30 anni, spetta una detrazione per tre anni pari a 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15mila 493,71 euro, e a 495,80 euro se il reddito complessivo è fra 15mila 493,71 e 30mila987,41. Le due detrazioni non sono cumulabili, il contribuente può scegliere di applicare quella che ritiene più favorevole.

La detrazione al 19% si applica solo ai contratti di locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, da studenti iscritti a università in un Comune diverso da quello di residenza e distante almeno 100 chilometri, per un importo fino a 2mila633 euro.

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