Compravendite? La ripresa del mercato immobi…
Mattone e ripresa, abitazioni e compravendite. Nel 2015 il mercato immobiliare ha invertito il trend negativo degli ultimi anni …
06 Agosto 2015
Conoscete il comodato d’uso? E non avete mai pensato che questa soluzione potrebbe interessarvi?
Il comodato d’uso è infatti una tipologia di contratto che rientra tra quelli di prestito ed è sempre a titolo gratuito. Però in che cosa consiste effettivamente? Nel caso abbiate una seconda casa potete pensare di destinarla ad abitazione di uno dei vostri figli: nel caso stiate valutando questa opzione, il comodato d’uso è la soluzione che fa per voi.
In questo modo avete infatti la possibilità di concedere l’utilizzo di un bene immobile a un’altra persona, nello specifico a un figlio, per un dato periodo di tempo: quest’ultimo ha l’obbligo di restituirlo al proprietario alla scadenza del contratto. Per gli immobili il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve essere registrato presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro venti giorni dalla data in cui è stato sottoscritto.
La necessità di una formulazione scritta è utile anche per altri motivi: in questo modo infatti il comodatario può intestare a se stesso le utenze e si possono ripartire correttamente le spese condominiali e le imposte.
Fondamentale è inoltre sapere che il comodatario non può cedere il diritto di usufruire dell’immobile a terzi, senza il consenso del proprietario. Anche il capitolo spese è molto chiaro: sono a carico del comodatario le spese sostenute per servirsi del bene; invece nel caso in cui il beneficiario del comodato d’uso debba sostenere spese straordinarie, necessarie per la conservazione del bene, ha diritto al rimborso.
Un’altra questione importante da considerare è quella che riguarda le tasse, perché è bene stabilire chi debba pagare che cosa. Per quanto riguarda l’Imu, sono tenuti al pagamento i proprietari oppure i titolari di un diritto reale di uso, usufrutto e abitazione: ciò significa che il comodatario non deve pagare le imposte sulla proprietà, dal momento che è titolare di un diritto personale di godimento e non di proprietà.
Passando al capitolo Tasi, bisogna sapere che essa va ripartita tra proprietario e comodatario per contratti di durata superiore ai sei mesi. Per scendere più nello specifico, l’occupante deve pagare la Tasi nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo e può avere un’aliquota agevolata nel caso di abitazione principale; nell’eventualità invece in cui il Comune non abbia deliberato la suddivisione tra proprietario e inquilino, quest’ultimo deve pagare il 10% dell’imposta.
Infine, l’ultima tassa da prendere in considerazione è la Tari, che deve essere pagata dal comodatario, in quanto soggetto che occupa l’immobile. Una precisazione importante però va fatta proprio nel caso del comodato d’uso gratuito che si instaura tra genitori e figli: nel caso in cui un genitore conceda a un figlio, o viceversa, l’utilizzo di un’abitazione non di lusso si ha il diritto, limitatamente ai comuni dove vengono recepite, alle agevolazioni sull’Imu. La legge specifica che ciò può avvenire solo per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta, ovvero nella linea genitori-figli, e utilizzate come abitazione principale, definizione con la quale si fa riferimento alla residenza anagrafica e alla effettiva dimora.
Se quindi state valutando di stipulare questa tipologia di contratto, le ultime informazioni che vi servono sono quelle pratiche per la registrazione: ricordate quindi che l’imposta di registro è pari a 200 euro ed è possibile versarla in qualsiasi sportello bancario tramite il modello F24; inoltre dovete applicare sul contratto una marca da bollo di 16 euro, ogni quattro pagine del contratto da registrare.
Tag
Mattone e ripresa, abitazioni e compravendite. Nel 2015 il mercato immobiliare ha invertito il trend negativo degli ultimi anni …
Il timore era nell’aria, il dato ufficiale è arrivato e ha confermato questa sensazione. Del resto i primissimi deboli segnali …