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13 Ottobre 2015
Il codice civile regola le aperture sulla parete di un fabbricato verso il fondo del vicino.
Tali aperture si distinguono in luci ed in vedute: sono luci quelle che consentono il passaggio dell’aria e della luce e sono vedute quelle che consentono anche di affacciarsi.
Le luci possono essere aperte ma devono avere determinate caratteristiche: 1. Devono essere munite di inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo con maglie non superiore a 3 cm2; 2. e sono al piano terreno devono avere il lato inferiore a non meno di mt 2,50 dal pavimento del locale e se sono ai piani superiori a non meno di mt 2,00; 3. Devono avere il lato inferiore ad una altezza non inferiore a mt 2,50 dal suolo del fondo vicino, salvo che il locale nel quale viene realizzata la luce non sia a un livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di rispettare l’altezza.
Se una luce non ha queste caratteristiche, il vicino ha sempre il diritto di esigere che sia posta in regola; questo lo può fare indipendentemente dal tempo trascorso da quando è stata realizzata la luce non regolare. Il vicino può costruire in aderenza al muro nel quale vi sono le luci, così oscurandole, ovviamente se le norme urbanistiche gli consentano l’edificazione.
Le vedute si distinguono in dirette e laterali od oblique; come dicono questi aggettivi la veduta è diretta se ha di fronte il fondo del vicino, laterale od obliqua negli altri casi.
Non è consentito aprire vedute dirette e neppure sopra il tetto del vicino se non vi sia la distanza di mt. 1,50; la stessa distanza deve essere rispettata per balconi, terrazze, lastrici solari e simili che siano muniti di parapetto che permettono di affacciarsi.
Se tra i due edifici vi sia una via pubblica, qualunque ne sia la larghezza, non devono essere rispettate distanze.
Per le vedute laterali od oblique deve essere rispettata la distanza di cm. 75.
Il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino costringe il proprietario di questo a rispettare la distanza di mt 3 nel caso in cui intenda costruire un fabbricato; se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, tale distanza deve essere osservata anche rispetto ai lati della finestra e se il vicino intenda costruire in aderenza al muro, nel quale vi siano vedute, si deve fermare a mt.3 sotto la loro soglia.
Il diritto di veduta può essere costituito volontariamente, cioè per accordo tra i proprietari dei due fonti confinanti, per usucapione, o per destinazione del padre di famiglia.
L’usucapione deriva dalla esistenza della veduta per 20 anni. La destinazione del padre di famiglia si ha quando due fondi attualmente divisi, siano stati posseduti in passato dallo stesso proprietario il quale, al momento della vendita, abbia lasciato la situazione esistente, senza che vi sia stata alcuna disposizione relativa alla servitù.
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